Il senatore Zanda legge troppo in ciò
che espressamente prevede l’art. 49 della Costituzione, ovvero:”Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Qui diversamente da tanti altri
articoli della Costituzione non si intravede una riserva di legge, né un
indirizzo per il legislatore ordinario in materia di organizzazione dei partiti
politici. D’altronde se a settant’anni quasi dalla promulgazione della Carta i
tentativi sul punto non hanno sortito effetto ci sarà una ragione. La questione
è che quella norma prevede il criterio democratico come metodo di affermazione
delle posizioni ideali, politiche, espresse dai singoli movimenti politici. Non
altro. La voglia di mettere in riga chi dà fastidio è naturale che prenda chi
pro tempore esercita potere, ma passare dai desideri ai fatti (ai disegni di
legge) non è da tutti, infatti a nessuno era venuto in mente di farlo nei
decenni della Repubblica. A Zanda si!.....sarà che è figlio di un ex Capo della
Polizia?!, mà! evidentemente la voglia d’ordine gli è rimasta appiccicata
addosso.
A proposito di ordine conviene dare
un’occhiata alla legge del 3 aprile 1926,
n. 563(legge Rocco).
La
lettura integrale della citata legge è interessante e mette in luce una cultura
tutta tesa a ordinare il conflitto sociale, volontà prima del Corporativismo in
auge all’epoca. Colpisce dalla lettura della legge la voglia di “amministrativizzare”
i movimenti sindacali, che al di là di quello che in situazioni “normali”
possono esprimere in termini di collaborazione per la soluzione del conflitto
sociale, sono di per sé plurali e conflittuali.
Non
può essere diverso ovviamente per i movimenti politici, terreno sul quale si
muove Zanda.
Ecco
alcune righe della legge Sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro,
ove al Capo I (Del riconoscimento giuridico dei sindacati) si dispone
(art.1) la procedura di riconoscimento delle associazioni sindacali, prevedendo
come condizione l’esistenza di alcuni requisiti, tra l’altro: “ Che, oltre gli
scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni
si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di
istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi. Che i dirigenti
dell’associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede
nazionale.”
Il
riconoscimento prevede l’intervento di ministri competenti, del Consiglio di
Stato e culmina con un decreto reale.
Interessante risulta leggere che “Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle
associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per
l’ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di
vista nazionale.”Soprattutto: “art. 5. Le associazioni legalmente
riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i
datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui
sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell’ambito della
circoscrizione territoriale, dove operano.”
La
legge si preoccupa di determinare un rigido schema di organizzazione: “Art.
7. Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige,
la rappresenta ed è responsabile del suo andamento. Il presidente o segretario
è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto… Lo statuto deve
stabilire l’organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di
espellere gli indegni per condotta morale e politica.”
Seguono
i controlli: “Art. 8. I presidenti o segretari sono coadiuvati da
Consigli direttivi eletti dagli iscritti all’associazione, con le norme
stabilite dallo statuto. Le associazioni comunali, circondariali e provinciali
sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta
provinciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le norme da
stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e
nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del Ministro competente.”
Per
finire, in assenza dei requisiti: “Art. 9.quando vengano meno le
condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, con decreto
Reale, su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro
dell’interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento può
essere revocato.”
E
per chi non si adeguava?:“Art. 12. Le associazioni di datori di lavoro,
di lavoratori, di artisti e professionisti non riconosciute, continuano a
sussistere come associazioni di fatto.”
Insomma,
per il Beppe Grillo, allora come ora c’è sempre la soluzione finale: attaccarsi al tram,
arrangiarsi.



