martedì 21 maggio 2013

Il sen. Zanda e la legge Rocco



Il senatore Zanda legge troppo in ciò che espressamente prevede l’art. 49 della Costituzione, ovvero:”Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Qui diversamente da tanti altri articoli della Costituzione non si intravede una riserva di legge, né un indirizzo per il legislatore ordinario in materia di organizzazione dei partiti politici. D’altronde se a settant’anni quasi dalla promulgazione della Carta i tentativi sul punto non hanno sortito effetto ci sarà una ragione. La questione è che quella norma prevede il criterio democratico come metodo di affermazione delle posizioni ideali, politiche, espresse dai singoli movimenti politici. Non altro. La voglia di mettere in riga chi dà fastidio è naturale che prenda chi pro tempore esercita potere, ma passare dai desideri ai fatti (ai disegni di legge) non è da tutti, infatti a nessuno era venuto in mente di farlo nei decenni della Repubblica. A Zanda si!.....sarà che è figlio di un ex Capo della Polizia?!, mà! evidentemente la voglia d’ordine gli è rimasta appiccicata addosso.
A proposito di ordine conviene dare un’occhiata alla legge del 3 aprile 1926, n. 563(legge Rocco).
La lettura integrale della citata legge è interessante e mette in luce una cultura tutta tesa a ordinare il conflitto sociale, volontà prima del Corporativismo in auge all’epoca. Colpisce dalla lettura della legge la voglia di “amministrativizzare” i movimenti sindacali, che al di là di quello che in situazioni “normali” possono esprimere in termini di collaborazione per la soluzione del conflitto sociale, sono di per sé plurali e conflittuali.
Non può essere diverso ovviamente per i movimenti politici, terreno sul quale si muove Zanda.
Ecco alcune righe della legge Sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, ove al Capo I (Del riconoscimento giuridico dei sindacati) si dispone (art.1) la procedura di riconoscimento delle associazioni sindacali, prevedendo come condizione l’esistenza di alcuni requisiti, tra l’altro: “ Che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le asso­ciazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzio­ne e di educazione morale e na­zionale dei medesimi. Che i dirigenti dell’associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fe­de nazionale.”
Il riconoscimento prevede l’intervento di ministri competenti, del Consiglio di Stato e culmina con un decreto reale.
Interessante risulta leggere che “Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l’ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale.”Soprattutto: “art. 5. Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresen­tano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell’ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.”
La legge si preoccupa di determinare un rigido schema di organizzazione: “Art. 7. Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige, la rappre­senta ed è responsabile del suo andamento. Il presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto… Lo statuto deve stabilire l’organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.”
Seguono i controlli: “Art. 8. I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all’associazione, con le norme stabilite dallo statuto. Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del pre­fetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del Ministro competente.”
Per finire, in assenza dei requisiti: “Art. 9.quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, con decreto Reale, su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro dell’interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento può essere revocato.”
E per chi non si adeguava?:“Art. 12. Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non ri­conosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto.”
Insomma, per il Beppe Grillo, allora come ora c’è sempre la soluzione finale: attaccarsi al tram, arrangiarsi.

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